martedì 23 gennaio 2018

I vitalizi nelle Regioni. Dichiarazione presidente Iacop



ASSEMBLEA PLENARIA A UDINE. APPROVATO ORDINE DEL GIORNO IN MATERIA DI VITALIZI.

La Conferenza dei Presidenti si è riunita oggi a Udine nella sede della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia. Erano presenti i Presidenti: Giuseppe Di Pangrazio (Abruzzo), Roberto Bizzo (Provincia di Bolzano), Nicola Irto (Calabria), Rosetta D’Amelio (Campania), Franco Iacop (Friuli Venezia Giula), Raffaele Cattaneo (Lombardia), Antonio Mastrovincenzo (Marche), Gianfranco Ganau (Sardegna), Eugenio Giani (Toscana), Bruno Dorigatti (Provincia di Trento), Donatella Porzi (Umbria)
Durante la seduta, ospitata e coordinata dal Presidente Iacop, è stato approvato il seguente ordine del giorno in materia di vitalizi:

La Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita in Assemblea plenaria a Udine il 22 gennaio 2018
PREMESSO che
- tutte le Regioni nel 2012 hanno abolito l’istituto del vitalizio;
- nell’ambito delle misure di contenimento dei costi della politica nelle Regioni, l’art. 2, comma 1, lettera m) del D. L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012, ha ridefinito in senso fortemente restrittivo i criteri di accesso all’assegno vitalizio per l’attività svolta in qualità di consigliere regionale;
- a seguito di tale intervento normativo, tutte le Assemblee sono intervenute con proprie leggi regionali di manutenzione degli istituti in essere per ciò che concerne il trattamento
economico dei Consiglieri regionali, a partire dall’abrogazione dell’Istituto del vitalizio per le legislature successive all’approvazione delle leggi regionali;
- i Presidenti hanno ritenuto opportuno poter individuare, in relazione a questa tematica molto sensibile per l’opinione pubblica, alcuni parametri comuni per le Regioni allo scopo dichiarato di disporre di un quadro interregionale omogeneo in riferimento alle situazioni in essere;
- ciò ha portato in data 10 ottobre 2014 all’adozione da parte della Conferenza di un ordine del giorno (n.08/2014) contenente “Linee guida sull’istituto dell’assegno vitalizio”, con cui sono state previste alcune misure per la riduzione temporanea e circostanziata dei vitalizi relativamente al triennio 2014(5)-2017(18);
CONSIDERATO che
- le predette Linee Guida sono state recepite in molte Regioni a cavallo tra il 2014 ed il 2015, le quali hanno così adottato le misure temporanee di decurtazione degli assegni vitalizi ivi previste per il triennio successivo richiamandosi ai contenuti del citato Ordine del giorno;
- in alcune Regioni gli interventi adottati sono giunti a scadenza a dicembre 2017 ed in altre esauriranno i loro effetti nel corso del corrente anno;
- da più parti è stata già manifestata la volontà di adottare misure regionali finalizzate a prorogare gli interventi di riduzione temporanea dei vitalizi;
- alla luce anche del contenzioso giurisprudenziale insorto a seguito dell’adozione dei provvedimenti regionali degli anni precedenti, si è ritenuto opportuno e necessario effettuare tutti gli approfondimenti del caso al fine di predisporre una successiva deliberazione;
RILEVATO che
- nell’ambito della giurisprudenza costituzionale, vero e proprio leading case ai nostri fini risulta la sentenza n. 173/2016 della Corte, all’interno della quale possono essere individuate informazioni utili per valutare la legittimità delle misure di riduzione temporanea dei vitalizi adottate dai Consigli regionali e la loro eventuale proroga;
- precisamente, con la citata sentenza è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 1 della L. n. 147/2013, la quale aveva previsto un “contributo di solidarietà” a carico delle cd. “pensioni d’oro”, ed è stato chiarito che questa forma di contributo, per superare il vaglio di costituzionalità e configurarsi come misura effettivamente improntata alla solidarietà previdenziale (artt. 2 e 38 Cost.), deve presentarsi come prelievo sostenibile e proporzionato, ponendosi in ogni caso come
misura contingente, straordinaria e temporalmente circoscritta; così come confermato, con riferimento all’ordinamento parlamentare, nella sentenza n. 213 del 2017;
PRESO ATTO inoltre che
- a livello nazionale, lo scorso 22 marzo 2017 l’Ufficio di Presidenza della Camera ha introdotto un contributo di solidarietà, una tantum e di importo crescente per i trattamenti superiori a 70.000 euro;
APPURATO che
- in merito al contenzioso originato avverso le leggi regionali adottate secondo lo spirito di cui sopra è intervenuta una recente sentenza del Tribunale di Torino del 21 dicembre 2017, riconosciuto quale Giudice competente a seguito della ordinanza n. 23467 del 18 novembre 2016 delle Sezioni unite e civili della Corte di Cassazione con cui è stata dichiarata la giurisdizione in materia del giudice ordinario, che ha rigettato il ricorso proposto da parte di alcuni ex Consiglieri in qualità di destinatari dei provvedimenti stessi;
FATTA PROPRIA
- la nota di approfondimento acclusa al presente ordine del giorno redatta dal Centro studi sui Parlamenti della LUISS Guido Carli;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSTATATO
ribadisce la volontà di continuare nella direzione del contenimento dei costi della politica, come uno degli strumenti, a sostegno delle misure a favore del contenimento della spesa pubblica
CONDIVIDE CHE
le indicazioni offerte dalla giurisprudenza costituzionale non sono tali da escludere la legittimità di ulteriori provvedimenti di riduzione degli assegni vitalizi a partire dall’anno 2018, i quali tuttavia non potranno essere meccanicamente riproduttivi delle misure di riduzione già adottate sulla base delle Linee Guida della Conferenza o dei provvedimenti stessi adottati in ciascuna Regione;
nell’ambito della piena autonomia legislativa di ciascuna Regione, le proposte di misure volte ad adottare le nuove forme di contributo di solidarietà dovranno presentarsi come interventi sostenibili.

22-01-2018 - UDINE, 22 GENNAIO 2018
da:
http://www.parlamentiregionali.it

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