giovedì 20 febbraio 2014

FVG, Valorizzazione del patrimonio culturale: contributi per l’anno 2014

Si comunica che il bilancio regionale di previsione per l’anno 2014 non reca alcuno stanziamento per la concessione dei contributi previsti nel settore dei beni culturali dalla sottoelencata normativa:
a) articolo 37 e articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia).
b) articolo 14 legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale);
c) legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli-Venezia Giulia);
d) articoli 2, 4, 5 e 6 della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia);
e) articolo 7, comma 70, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) – edilizia teatrale;
f) legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela evalorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico) [Ai sensi dell’articolo 6, commi 94 – 97, della legge regionale 23/2013 (Legge finanziaria 2014), nel settore bibliotecario sono attualmente autorizzati soltanto gli interventi di sostegno previsti a favore dei soggetti indicati nella Tabella Z annessa al testo articolato della legge medesima];
 
Pertanto, ai sensi dell’articolo 6, comma 114, della legge regionale 23/2013 (Legge finanziaria 2014), le domande di contributo presentate ai sensi della citata normativa vengono archiviate.

Si informa inoltre che, ai sensi dell’articolo 6, comma 115, della medesima legge regionale 23/2013, le summenzionate domande mantengono validità nell'esercizio di riferimento e saranno istruite qualora nel corso dell'esercizio medesimo siano stanziate a bilancio le relative risorse; in tal caso i termini dei rispettivi procedimenti decorreranno dalla data fissata con decreto del Direttore centrale, che conterrà gli elementi previsti per la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 3 della legge regionale 7/2000 e sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione.

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